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prestazione di manodopera

Prestazione di manodopera e sicurezza in appalto

Luglio 10, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

Vediamo oggi le problematiche poste dalla prestazione di manodopera nei lavori in appalto. In particolare per quelle lavorazioni date in appalto ai lavoratori autonomi.

Sempre più spesso, complici anche le “semplificazioni” in termini di sicurezza sul lavoro. Capita di vedere nei vari cantieri schiere di lavoratori autonomi.

Infatti, negli ultimi anni, il mondo del lavoro è cambiato e si è assistita alla esplosione dei cosiddetti lavoratori autonomi. Questo cambiamento in parte è avvenuto anche sull’onda del fatto che la norma di sicurezza sul lavoro prevede degli “sconti” per questo tipo di lavoratori.

Nell’ambito della prestazione di manodopera, ad esempio, non vi è l’obbligo di presentazione del POS per i lavoratori autonomi. Dal punto di vista del committente, dal momento che la norma fa riferimento alle “imprese”, ci potrebbe non essere la necessità di nominare un professionista per il coordinamento in sicurezza delle attività.

Tutte queste cose, nella miope visione di una persona non interessata ai temi della sicurezza sul lavoro, si trasformano in risparmio che può tornare molto comodo per aumentare l’utile di impresa.

Tuttavia i rischi che si corrono non sono pochi. Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera.

Si può infatti definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere. Dietro corrispettivo. Un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio.

Senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Le indicazioni del Ministero del Lavoro sulla prestazione di manodopera

Con le modifiche introdotte ormai da diversi anni al D.Lgs 81/08 e con l’ entrata in vigore delle stesse si è visto un boom di partite IVA. Si è quindi cercato di correre ai ripari e già nel 2012 il Ministero del Lavoro con la circolare 16/2012 ha offerto chiarimenti al proprio personale ispettivo.

In particolare nella circolare in questione vi sono alcune indicazioni su aspetti da valutare per verificare la correttezza o meno dei contratti di appalto in relazione ai rapporti di lavoro ed alle prestazioni lavorative.

Cosa valutare

Tra gli aspetti da valutare la circolare indica di verificare se dall’esame dei documenti risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori. A tal fine chiaramente non rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura.

Questa non è idonea a dimostrare l’esistenza di una autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine o di attrezzature specifiche messe a disposizione dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente. Anche se a titolo oneroso.

Questa circostanza anzi rappresenta un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.

Altro ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo, per ciò che riguarda il settore dell’edilizia è il riscontro di una eventuale monocommittenza.

Come procedere

A tal proposito infatti la impresa appaltatrice può essere anche chiamata a rispondere per la irregolarità del contratto di lavoro o per somministrazione di lavoro irregolare. La sanzione per un appalto d’ opera siffatto può essere anche molto salata. Infatti la circolare in questione offre chiare indicazioni.

Il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore nell’ambito della prestazione di manodopera, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive.

Anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tema di sorveglianza sanitaria. Nonché di mancata formazione ed informazione dei lavoratori. Si andrà quindi ad adottare un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 758/1994.

Il coordinamento tecnico interregionale e la prestazione di manodopera

Il coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha proprio sintetizzato l’elenco delle situazioni che si possono presentare in cantiere. Andiamo a vederle una per una:

Caso A

Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine in autonomia e con le proprie forze ed attrezzature. In questo caso la situazione è regolare ed il lavoratore autonomo dovrà rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.

Caso B

Lavoratore autonomo al servizio di un’altra impresa esecutrice. In tal caso il rapporto di prestazione di manodopera è regolare se:

  • l’autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa. Quindi rientra nel caso precedente;
  • l’autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione ed è regolarmente assunto dall’impresa esecutrice. Ad esempio è un dipendente a tempo determinato.
    In questo caso quindi il rapporto deve avvenire applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del lavoro subordinato.
    In caso diverso, in cui l’autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare e si individua, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti gli oneri e responsabilità.

Caso C

Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale.

In questo caso la situazione non è regolare. Infatti vi è un datore di lavoro di fatto. Questo poi si avvale della prestazione d’opera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori subordinati di fatto al contraente principale che ha stipulato il contratto. Tale contraente assume anche in questo caso gli obblighi e le responsabilità come datore di lavoro.

Caso D

Sempre in tema di prestazione di manodopera esaminiamo il caso di lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine. L’esecuzione dell’opera in questo caso è da ritenersi regolare se questa viene formalmente suddivisa in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi.

Queste lavorazioni singole devono però essere chiaramente identificate nel contratto. Disgiunte le une dalle altre. Nonché devono poter essere realizzate in piena autonomia organizzativa.

In caso contrario se:

  • le singole lavorazioni vengono svolte nella pratica quotidiana da più autonomi si configura una situazione di irregolarità. Se non si rileva in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti si riterrebbero corresponsabili tra loro. Cioè tutti datori di lavoro di fatto. Il documento porta come esempio la posa di un cappotto isolante affidata a tre autonomi con tre identici contratti che però svolgono di fatto l’attività in collaborazione.
  • le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. In tal caso si ravvisa una non corretta valutazione della idoneità tecnico professionale dei soggetti scelti per l’esecuzione dell’opera da parte del committente o dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Quindi anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto come nel caso precedente.

Conclusioni

Per una più completa analisi dell’argomento rimandiamo alla lettura dei documenti citati che potrai scaricare cliccando sui pulsanti di seguito. Concludiamo come sempre invitandoti a registrarti alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornato sulle varie attività e novità.

Circ. 16/2012
Cantieri e autonomi
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