redazione del POS

Redazione del POS e sicurezza in cantiere

In merito alla redazione del POS riprendiamo l’analisi delle varie aziende e lavoratori occupati in cantiere. Vediamone in dettaglio le specifiche.

Impresa affidataria e redazione del POS

L’ALLEGATO XVII, in relazione all’impresa affidataria, si concentra maggiormente in merito alle funzioni. Infatti è in questa sede che le affidatarie indicano al committente i nominativi dei soggetti incaricati per i compiti previsti dall’art. 97.

La verifica documentale invece riguarderà in modo differenziato le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.

Imprese esecutrici

La verifica relativa ai lavori sembra invece riferirsi solo agli aspetti inerenti l’esecuzione. Ove vi sia da parte delle imprese utilizzo di proprio personale. Nonché macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata.

Sì noti che non vi è coincidenza tra impresa esecutrice e impresa presente in subappalto in cantiere per conto della stessa impresa. La prima viene valutata in merito al suo partecipare attivamente alla esecuzione dell’opera. La seconda per essere legata alla affidataria per mezzo del subappalto. Quindi, l’ impresa affidataria potrà essere al contempo esecutrice.

Lavoratori autonomi

Anche in questo caso, per i lavoratori autonomi operanti in cantiere, vi è modulazione nella richiesta di documenti finalizzata alla verifica della idoneità calibrata sul ruolo svolto dal lavoratore autonomo.

Redazione del Pos

In riferimento alla redazione del POS, l’art. 96 ne richiede la stesura ai datori di lavoro. Sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici. Questa affermazione non contribuisce a una valutazione univoca del soggetto chiamato a redigere tale documento.

Il fatto di fare però esplicito riferimento alla definizione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del decreto. Riconduce la redazione del POS solo alle imprese che si configurano per interventi di carattere esecutivo.

Questa valutazione trova supporto nell’Allegato XV, al punto 3.2.1. dove si ribadisce che il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. D’altronde il carattere di operatività del documento non troverebbe riscontri nell’azione dell’impresa affidataria pura e non anche esecutrice.

A complicare ulteriormente la questione interviene l’obbligo per l’affidataria di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio. Questo prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE.

Considerando che nel POS sono descritte solo le specifiche attività svolte dalle imprese. Parrebbe adeguato che una eventuale verifica di congruenza debba essere svolta rispetto al PSC. Bensì questo rientra nella verifica di idoneità del POS svolta dal CSE.

Sarebbe bene fossero indicate le qualifiche dei lavoratori dipendenti ed i recapiti e riferimenti telefonici della sede legale. Nonché i nominativi del direttore tecnico di cantiere e l’elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati.

Una lettura integrata del decreto. Ma anche un approccio logico e funzionale alla pratica del cantiere. Fa corrispondere l’essenza del POS al carattere di operatività inerente le azioni di esecuzione dell’opera.

Tutto ciò dovrebbe significare che l’impresa affidataria non è tenuta alla redazione del POS a meno che non si caratterizzi anche quale impresa esecutrice. Bisognerà inoltre seguire eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.

Forniture e noli

Il decreto chiarisce che l’obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. Questa affermazione viene ripresa. Nonché analizzata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Ribadisce come l’obbligo di redazione del POS competa unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X.

In questo modo si assiste alla valutazione all’interno del cantiere di una ulteriore tipologia di impresa non esecutrice impiegata nella fornitura di materiali o di attrezzature.

Come riporta la Commissione consultiva. L’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Questi lavori non sono certo legati al montaggio di una gru. Ad allacciamenti al quadro elettrico di cantiere alla rete pubblica. Ovvero per allestire un ponteggio. Nonché ai rilievi topografici, alle prove sui materiali, ai campionamenti ambientali, ecc.

In questo senso si è espressa la Suprema Corte trattando del nolo, a freddo e a caldo. Il legislatore riconduce la presenza di questi soggetti a un ambito di gestione generale e riferibile ai soli rapporti tra datori di lavoro nell’alveo dell’art. 26.

Allo stesso modo viene inquadrata la condizione del nolo, a caldo e a freddo, nel testo pubblicato da INAIL a proposito delle PLE.

Altre informazioni

Giustamente, le condizioni affinché le imprese siano esonerate dagli obblighi di stesura del documento di valutazione dei rischi. Di informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro. Nonché di supporto e di stesura del DUVRI. In riferimento al singolo cantiere sono riferite alla accettazione del PSC e alla redazione del POS.

Nel caso delle forniture, chiarito che il POS non deve essere per forza redatto e, non essendo le imprese interessate considerate esecutrici, le stesse non firmeranno il PSC. In questi casi ovviamente sarà l’art. 26 a definire le condizioni operative tra datori di lavoro nello specifico cantiere e del capocantiere.

Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura. Si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Dai primi due commi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008.

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dovrà informare l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza presenti.

Entrambi i datori di lavoro a questo punto cooperano alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Andranno a considerare i rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto.

Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Si informano in modo reciproco anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nello svolgimento dell’opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale attività.

Va detto che le condizioni di contorno nell’ambito delle quali si attuerà l’ingresso dei fornitori in cantiere troveranno definizione nel PSC. Questo, in riferimento alla gestione del singolo cantiere interessato, richiede la definizione di eventuali modalità̀ di accesso dei mezzi di fornitura.