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RSPP compiti e responsabilità, vediamoci chiaro

In relazione alla figura del RSPP quali sono i suoi compiti e le responsabilità? Come procedere nella scelta del RSPP ed a cosa questo deve stare attento? Scopriamolo insieme!

La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione rappresenta, insieme con quella del medico competente, un tassello fondamentale in tema di sicurezza sul lavoro. Il RSPP ha dei compiti ben precisi in tema di sicurezza.

Si tratta di una figura che deve essere presente in tutti i luoghi di lavoro. Infatti, in ogni azienda in cui sia applicabile il D.Lgs 81/08 è necessario che ci sia questa figura.

I compiti del RSPP

Egli ha sostanzialmente il ruolo di fare da collettore e coordinamento tra le varie figure del servizio di prevenzione e protezione. Dal momento che quest’ultimo ha dei compiti ben precisi che sono indicati nel D.Lgs 81/08. Egli dovrà quindi fare in modo che le attività previste in capo al servizio di prevenzione e protezione siano portate avanti.

Tali attività sono quelle indicate nell’art. 33 del Testo Unico sulla sicurezza. I compiti del RSPP sono dunque chiariti da questo articolo. Dovrà attivarsi e contribuire affinché siano individuati i fattori di rischio e previste le relative misure preventive e protettive.

Tale attività chiaramente sarà portata avanti attraverso la stesura e l’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi. Ancora, si preoccuperà di proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ritenuti necessari ed opportuni.

Tra i compiti del RSPP rientrano le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. L’indicazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro sia preventive che protettive per una gestione adeguata dei vari fattori di rischio. Inoltre si occuperà di predisporre le modalità di controllo di tali misure negli ambienti di lavoro.

Parteciperà inoltre alla riunione periodica in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 35 del D.Lgs 81/08.

La formazione del RSPP

Il RSPP deve aver frequentato specifici corsi di formazione. I percorsi formativi sono fissati dall’Accordo Stato – Regioni del 2016 e devono essere rispondenti ad esso. Tali corsi servono per formare il RSPP in modo che possa portare avanti in modo adeguato i compiti assegnati.

In alcuni casi il datore di lavoro può assumere l’incarico di RSPP in prima persona. Ad esempio nelle aziende agricole e zootecniche. Oppure, con le dovute eccezioni, nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori.

Ad ogni modo tali situazioni sono indicate nell’Allegato II del D.Lgs 81/08 per cui vi invitiamo a prenderne visione se interessati.

Chiarito quanto sopra una cosa però è certa: il RSPP, oggi più che mai, deve essere una persona competente e preparata. Questo sia a garanzia dei lavoratori ma, ancor prima, dell’azienda stessa.

Infatti se i compiti del RSPP non sono portati avanti in modo adeguato sarà chiamato a rispondere di questo anche il datore di lavoro. Com’è possibile direte voi … il concetto è elementare! vediamolo subito.

Le responsabilità del datore di lavoro nella scelta

Il datore di lavoro che, ad esempio, per risparmiare nomina il primo che passa affidandogli l’incarico di RSPP anche se quest’ultimo di sicurezza non capisce nulla.

Sarà ovviamente chiamato a rispondere della scelta fatta pe “culpa in eligendo”. Come dire: “hai scelto di nominare una persona incompetente. Bene, ora rispondi per tale scelta”.

Dunque tutti i datori di lavoro, per poter stare tranquilli dovrebbero valutare e pesare bene le competente dei propri RSPP. Non dovrebbero quindi basarsi solo sulla “fiducia”, sul fattore economico e quant’altro.

Una scelta ponderata dovrebbe prendere in considerazione l’esperienza, il grado di istruzione, la competenza e tanti altri aspetti. Poi, per carità, come sempre si è liberissimi di procedere come meglio si crede. A patto però di non piangere lacrime di coccodrillo quando (bada bene … non “se”) arriveranno i problemi.

I compiti del RSPP non ne fanno un “capro espiatorio”

Altra convinzione profondamente sbagliata di molte aziende (leggi “datori di lavoro”) è la seguente. Dopo aver valutato più o meno a fondo le competenze dei vari “candidati” (quando va bene) ed aver scelto il proprio RSPP credono di aver risolto tutti i mali del mondo.

Da questo momento in poi non dovranno più sentir parlare di “sicurezza sul lavoro”, potranno vivere liberi da ogni peso e concentrarsi solo ed esclusivamente sul fatturato e sulla produzione. Verrebbe quasi da dire … “bravo mona!”. No no, non pensate male, ci riferiamo a Mona Sakatni ed a tutti i vincitori del “Prix Hommage bénévolant”.

Avete mai sentito parlare di “culpa in vigilando”? Di cosa si tratta? In soldoni, il fatto che ci sia un RSPP non vuol dire che i datori di lavoro siano liberi di fregarsene della sicurezza. Devono, al contrario, verificare che questi operi nel modo corretto e porti avanti tutte i compiti previsti dalla norma per il RSPP.

C’è poco da fare. I datori di lavoro, in quanto detentori del potere decisionale e di spesa, saranno sempre e comunque coinvolti in tutte le scelte e decisioni relative alla sicurezza dell’azienda con le conseguenti responsabilità. L’unico modo per “ridurre” ed attenuare tutto questo è quello di procedere con una delega di funzioni secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs 81/08.

Però, sia chiaro, una “delega vera” e non “fuffa” come invece spesso accade. Questo però è un altro discorso e ne parleremo semmai in un altro articolo.

Ma allora il RSPP non ha nessuna responsabilità?

Da un lato si tende a identificare il RSPP come un “illustre irresponsabile” nel senso che, almeno nel D.Lgs 81/08, non sono previste sanzioni a suo carico in modo diretto ed esplicito.

E’ chiaro però che, se viene meno ai suoi compiti o si dimostra essere del tutto inadeguato ed incompetente al ruolo ricoperto, potrà essere chiamato a rispondere anche lui. In particolare nel caso in cui non sia stato individuato un fattore di rischio, non abbia indicato le eventuali misure da adottare. Oppure se, ad esempio, a causa della adozione delle misure indicate si sia verificato un infortunio.

E’ dunque evidente, anche dalla tanta giurisprudenza in materia, che delle responsabilità ci sono. Ma queste sono relative e riconducibili sostanzialmente a due aspetti di fondo:

  • Profilo di competenza ed adeguatezza professionale;
  • Rispetto degli obblighi assunti con l’assunzione dell’incarico.

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