Testo unico sicurezza lavoro

Testo unico sicurezza lavoro: lavori speciali, tutela doc

Torniamo ad approfondire il discorso sul Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro entrato in vigore ormai nel “lontano” maggio 2008. Analizziam velocemente alcune novità normative partendo dall’ultima versione datata novembre 2020.

Il 2020: anno di modifiche per il testo unico sicurezza lavoro

Di certo il 2020 è stato un anno molto “movimentato” sotto tutti i punti di vista. Anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono mancate le novità. Sebbene su diversi temi si sia già intervenuti quali lo stress o mobbing. Nonché i lavori sotto tensione o i lavori in quota le novità non sono mancate.

Proviamo di seguito a fare un brevissimo punto della situazione di quelle principali.

Agenti cancerogeni

E’ arrivato in giugno un importante aggiornamento sugli agenti cancerogeni. Infatti è entrato in vigore lo scorso 24 giugno il D.Lgs 1° giugno 2020 n 44 pubblicato in G.U. Il 9 giugno 2020 nr. 145.

Questo ha modificato l’art. 242 comma 6 del testo unico sicurezza lavoro. Oltreché gli allegati XLII e XLIII sugli elenchi di sostanze, miscele e processi. Nonché sui limiti di esposizione professionale.

Novità in tema di radiazioni ionizzanti e non solo

Nel corso del 2020 hanno visto luce due importanti riferimenti. Il primo riguarda la abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. A riguardo importanti chiarimenti sono arrivati con la lettera circolare dell’INL.

Questa è stata pubblicata lo scorso 23 ottobre 2020 prot. 3395 riguardo il decreto legislativo 31 luglio 2020 n 101 pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. del 12 agosto 2020, n. 201, in vigore dallo scorso 27 agosto 2020.

Quest’ultimo ha invece modificato l’ art. 180 comma 3 del testo unico sicurezza lavoro. Si è infatti chiarito che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dalle disposizioni speciali in materia.

Gli interpelli ed il testo unico sicurezza lavoro

Il TU sicurezza lavoro è stato rivisto anche sul fronte interpelli. Seppur tuttavia il 2020 è stato un anno abbastanza “avaro”. Si sono registrati solo gli interpelli n 1/2020 e 2/2020. Entrambi molto interessanti come di consueto.

L’interpello n 1/2020 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7. Tale articolo riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono una certa esperienza. Nello specifico in relazione al caso in cui il datore di lavoro sia l’operatore.

L’interpello n 2/2020 invece analizza il diritto ad usufruire della mensa per il RLS nel pubblico impiego.

L’emergenza Covid-19

L’ultimo grande tema affrontato dal testo unico sicurezza lavoro nel 2020 ha riguardato l’emergenza pandemica. In tema di emergenza Covid-19 come dimenticare la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 contenente le indicazioni operative per le attività del medico competente nel contesto pandemico.

Restando poi sempre in tema Covid-19 è necessario ricordare anche un altro riferimento normativo. Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n 125 pubblicato in G.U. il giorno stesso ed in vigore dal giorno successivo.

Quest’ultimo ha modificato l’allegato XLVI del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n 81 in materia di salute contente indicazioni operative relative all’elenco degli agenti biologici classificati.

Questo decreto ha introdotto la sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus SARS-CoV-2. L’ha classificata come un agente biologico appartenente al Gruppo 3. Questo ha spianato la strada alla gestione della valutazione del rischio.

Nei mesi precedenti infatti si era fatto un gran discutere andando a distinguere tra ambienti di lavoro sanitari e non. Anche l’Inail aveva provato a dirimere la questione fornendo delle utili indicazioni. Seppur non riuscendo a risolvere tutti i vari problemi sorti.

Conclusioni

L’obiettivo delle modifiche apportate alla norma, come sempre, è quello di ridurre al minimo infortuni e malattie professionali. Cercando di mettere i datori di lavoro nelle migliori condizioni possibili. Cioè quelle di elaborare un DVR aziendale all’altezza con l’intento che non si ratti solo di un esercizio di stile.

Bensì invece che possa essere uno strumento utile per guidare le scelte aziendali in tema di sicurezza e le relative misure da adottare. Ciò per ridurre anzitutto il numero di infortunio. Nonché, in secondo luogo, evitare spiacevoli inconvenienti a livello aziendale.