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rspp esterno

RSPP esterno o interno? Facciamo chiarezza

Agosto 5, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

RSPP esterno o interno? Questo è il problema! Sempre più spesso vediamo che sorgono dubbi interpretativi riguardo questa possibilità. Cerchiamo di fare chiarezza così da avere un quadro completo della situazione.

RSPP esterno o interno. Ma chi è e cosa fa?

RSPP sta per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è quella persona nominata dal datore di lavoro per collaborare nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. In teoria dovrebbe essere il braccio destro del datore di lavoro. Dotato di profonda conoscenza della materia.

Il RSPP esterno o in terno, forte di ciò sarà in grado, da un lato di tenere i rapporti con tutte le varie figure della sicurezza sul lavoro. Dal medico competente al RLS. Dall’altro si occuperà di tenere aggiornato il datore di lavoro su tutte le eventuali novità normative che dovessero arrivare e sulle misure di sicurezza che è necessario porre in essere.

Sempre in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro darà il suo contributo nella individuazione dei fattori di rischio presenti in azienda al fine della valutazione dei rischi.

Il RSPP esterno o interno proporrà i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Potrà anche tenere i corsi di formazione necessari se qualificato a farlo. Ancora, andrà a suggerire le necessarie misure di prevenzione per ridurre i rischi al minimo. Per quanto previsto dal D.Lgs 81/08, vista l’importanza del ruolo, è una figura sempre necessaria e che non può mancare in nessuna azienda.

Chi può farlo e quali requisiti servono?

Il testo unico sulla sicurezza a riguardo, al netto di situazioni ben distinte, lascia aperte tre possibilità:

  • RSPP interno all’ azienda;
  • RSPP esterno all’azienda;
  • Incarico di RSPP assunto direttamente dal datore di lavoro

Incarico di RSPP assunto direttamente dal datore di lavoro

Partiamo dall’ultima strada. Ebbene sì, in alcuni casi, il ruolo di RSPP può essere assunto direttamente dal datore di lavoro. Quali sono questi casi?

Il D.Lgs 81/08 li mette nero su bianco. Le aziende in cui si può fare una cosa del genere. Quindi senza fare affidamento ad un RSPP esterno o interno sono le aziende:

  • Artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
  • Agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

Chiaramente ci sono delle eccezioni. A titolo di esempio dal primo punto sono escluse le centrali termoelettriche o le strutture di ricovero e cura pubbliche e private. E quali requisiti deve avere il Datore di lavoro per ricoprire questo ruolo?

La norma non indica alcun requisito particolare se non l’obbligo di partecipare ad un corso di formazione di durata variabile da 16 a 48 ore ed ai relativi aggiornamenti.

RSPP interno all’azienda

In generale è sempre possibile avere un RSPP interno. Anzi, a differenza di un RSPP esterno, un interno è previsto dalla norma in alcuni casi ben specifici. Tra queste situazioni alcuni casi evidenti sono:

  • Aziende soggette alla c.d. Direttiva Seveso;
  • Nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • Etc

Potremo poi discutere a lungo su cosa significhi “interno” e se valga l’equazione “interno = dipendente” ma non è questo l’obiettivo dell’articolo. Magari approfondiremo la questione in un articolo dedicato.

I compiti sono sempre gli stessi. Cioè la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Di quali requisiti professionali deve essere in possesso il RSPP in tal caso?

In questo caso la norma prevede che per svolgere l’incarico sono necessari almeno due requisiti. Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre, anche in questo caso, si dovrà seguire uno specifico percorso di formazione. Anche se, per la verità, più articolato rispetto al caso precedente.

RSPP esterno all’azienda

In questo caso stiamo parlando di un professionista esterno. Con le dovute eccezioni è sempre possibile per l’azienda procedere in tal senso. I requisiti richiesti in questo caso sono gli stessi che per quello precedente.

Nello specifico il D.Lgs 81/08 prevede proprio che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di risorse aziendali interne che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e delle necessarie competenze.

E comunque anche nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda che siano in possesso di quelle conoscenze necessarie per integrare, nel caso, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Conclusioni

Speriamo di aver fatto chiarezza sulle possibilità offerte dalla norma riguardo la nomina del RSPP. Poiché si tratta di un ruolo molto importante in azienda vi invitiamo a valutare bene le qualità e le competenze della persona che lo ricopre.

Infatti, poiché il RSPP è scelto dal datore di lavoro. Sarà quest’ultimo a rispondere, nel caso, per la inadeguatezza al ruolo legato alla scelta fatta. Come fare per essere allora sicuri di scegliere bene? Contattaci e saremo lieti di supportarti in questa e molte altre attività.

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