Sicurezza lavoro e requisiti minimi, a che punto siamo?
Quando si parla di sicurezza sul lavoro, soprattutto in questo periodo la mente corre ai tanti infortuni avvenuti a distanza di pochi giorni. Capiamoci, non che nel passato, anche recente, non si siano verificati gravi infortuni. Tuttavia l’eco mediatico di questi giorni certamente porta alla ribalta le gravi notizie di cronaca cui stiamo assistendo.
La sicurezza sul lavoro in Italia
Potremmo allora chiederci a che punto siamo? La risposta, quella più immediata e desolante, sarebbe: “a un punto morto!”. Nel senso che la strada è ancora lunga, anzi, lunghissima.
Tale affermazione nasce soprattutto tenendo conto che ancora oggi, nel giugno 2021, si vedono cose in materia di sicurezza sul lavoro vietate a partire dagli anni ’50!
Questo evidentemente è sintomo del fatto che “qualcosa” ancora proprio non funziona. Certo, al fine di ridurre il più possibile gli incidenti sul lavoro in generale ed, in particolare, gli infortuni gravi. Nel 2008 ha visto la luce il “nuovo” testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Chiaramente “nuovo” per modo di dire. Nel senso che ormai è in vigore da ben 13 anni per cui, tra qualche anno, diverrà anche maggiorenne. Non che prima vi fosse il nulla. Come dimenticare infatti il D.Lgs 626 del 1994 e le sue disposizioni, per certi versi, anche molto innovative per l’epoca.
I dubbi “operativi”
Bene, ma quali sono le misure di base organizzative da prevedere in ogni azienda e per ogni attività lavorativa in base al decreto legislativo 81/08? Soprattutto poi, quali sono le misure di prevenzione da adottare in ciascun ambiente di lavoro per la garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?
Quali sono le disposizioni da rispettare in materia di salute e sicurezza riguardo le attrezzature di lavoro? Ancora, come deve essere organizzata la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza? E per gli addetti al primo soccorso e lotta antincendio?
Insomma capite bene che i “problemi” che si presentano ogni giorno sono anche molto complessi da risolvere. Se poi a tutto questo aggiungiamo il fatto che ci stiamo muovendo in un contesto che prevede quasi esclusivamente pesanti sanzioni di carattere penale il discorso si fa ancora più delicato.
Tutto questo senza dimenticare i modelli organizzativi e di controllo ai sensi del Dlgs 231/01 e le relative responsabilità amministrative per gli Enti. Motivo per cui, soprattutto nelle aziende più strutturate si cerca di incrementare sempre più l’attività di prevenzione infortuni cercando di mirare all’obiettivo zero infortuni.
Chiaramente non possiamo rispondere a tutti i possibili quesiti. L’articolo rischierebbe altrimenti di diventare qualcos’altro. Tuttavia però possiamo almeno provare a fornire le prime indicazioni di base da cui partire.
La valutazione dei rischi aziendali
Il punto di partenza che, gioco forza, porta con sé tante altre cose è sicuramente dato dalla preparazione di uno valido strumento pensato per due sostanziali motivi. Stiamo parlando del DVR, cioè il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali. Documento da redigere sotto la responsabilità dei datori di lavoro in tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore.
Le motivazioni per cui è stato previsto l’obbligo di preparazione di questo documento è duplice. Anzitutto vi è la necessità da parte dell’azienda di fare una “fotografia” interna della propria situazione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.
Questo per capire come è messa e quali sono i principali fattori di rischio presenti. Qui poi arriva la seconda motivazione per cui viene previsto in ogni azienda il DVR. Cioè il fatto di andare a programmare un piano degli interventi per poter migliorare sempre più le condizioni di sicurezza così da ridurre, se non annullare, gli infortuni.
Chiaramente il DVR deve avere al suo interno tutta una serie di informazioni ben precise. In caso contrario si va ovviamente incontro a sanzioni penali come già detto anche sopra.
Come procedere
Questo porta con sé una serie di altre conseguenze importanti. Infatti uno dei punti su cui si è tanto discusso negli anni riguarda la metodologia da seguire per essere sicuri di portare avanti questa attività nel modo corretto.
Ebbene, la risposta ricevuta sostanzialmente rafforza tre principi cardine. Anzitutto il fatto che non vi è una metodologia prefissata da seguire per portare avanti la valutazione dei rischi aziendali.
In secondo luogo, quale ulteriore indicazione, viene detto ai datori di lavoro che per portare avanti questa attività possono farsi aiutare da altre persone. Chiaramente “esperte” in materia di sicurezza sul lavoro. A riguardo la norma non fornisce chiarimenti. Dunque il datore di lavoro potrebbe anche mettere in piedi una vera e propria equipe di professionisti per avere tutto il supporto necessario in questa attività.
D’altro canto, tenuto conto delle competenze multidisciplinari, necessarie in tanti casi per essere certi di aver fatto un buon lavoro, questo non deve minimamente stupire.
L’ultimo concetto che deve essere chiaro, in parole povere, è il seguente. A prescindere da tutto la responsabilità della corretta elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali è cosa che riguarda esclusivamente il datore di lavoro dell’azienda.
Le conseguenze di un DVR mal fatto per la sicurezza sul lavoro
Dunque laddove vi fosse qualcosa che non va in questo documento chi ne risponderà sarà sempre almeno il datore di lavoro. Pertanto, volenti o nolenti, tutti i datori di lavoro dovrebbero fare sempre tutto il possibile.
Questo anzitutto perché il primo obiettivo è e deve essere quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In secondo luogo poi, se i datori di lavoro potranno dimostrare di aver fatto “il massimo” non sarà possibile in alcun modo imputare a questi ultimi, con carattere di rimproverabilità, alcunché.
Questo potrebbe fare assolutamente la differenza tra una assoluzione o una condanna nel corso di un eventuale processo penale dovuto, speriamo di no, ad un infortunio mortale sul lavoro.
Capite bene dunque quanto sia importante affrontare con la dovuta serietà questo tipo di lavoro. Solo così si potranno avere garanzie in termini di sicurezza per i lavoratori e serenità per i datori di lavoro.
Riguardo a questo aspetto ed ai possibili “aiutanti” dei datori di lavoro nella preparazione ed aggiornamento del DVR aziendali è bene chiarire alcune cose importanti. Analizziamo meglio dunque alcune di queste figure.
Il medico competente e la sicurezza sul lavoro
La prima delle figure su cui focalizziamo la nostra attenzione è quella del medico competente. Spesso e volentieri si è portati a pensare che il suo principale compito sia quello di portare avanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Ciò chiaramente per evitare l’insorgenza di malattie professionali. Tuttavia però il ruolo del medico competente non si ferma assolutamente qui.
Egli infatti è chiamato a dare il suo contributo al datore di lavoro nella valutazione dei rischi. Questo per quanto riguarda i rischi di sua competenza chiaramente.
Ciò vuol dire ad esempio che egli sarà chiamato a fornire il suo supporto in relazione, ad esempio, al rischio di natura biologico. Non solo, potrà rivelarsi una preziosa risorsa anche nei confronti di altri fattori di rischio.
Tra questi su tutti il rischio di natura chimica e quello legato alla movimentazione manuale dei carichi. Si tratta certo di fattori di rischio molto temibili ed il fatto di poter fare affidamento su una risorsa competente in materia dovrebbe garantire la qualità del risultato. Cioè la predisposizione di una serie di misure adeguate a tutelare la salute dei lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Altra figura molto importante nello “scacchiere” della sicurezza è quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In questo caso, a differenza del medico, stiamo parlando, in generale, di uno dei lavoratori dell’azienda.
Questa figura è molto importante perché il lavoratore, conoscendo a fondo i luoghi di lavoro in cui opera ogni giorno, potrà offrire il suo utile contributo nella realizzazione delle misure di sicurezza da adottare.
Nel caso ideale che è poi il più proficuo ai fini della sicurezza il rappresentante dei lavoratori collabora con tutte le varie figure aziendali per garantire ed aumentare sempre più la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le possibili “anomalie”
Facciamo riferimento al “caso ideale” in quanto, talvolta, può capitare che si verifico delle distorsioni aziendali. Nel senso che, magari per altri motivi che nulla hanno a che vedere con la sicurezza sul lavoro, questa figura può andare in conflitto con i vertici aziendali.
In tale ipotesi si rischia di svilire il ruolo che la norma assegna a questa figura svuotandolo, di fatto, del proprio contenuto. Anzi, si rischia di assistere a situazioni che sono davvero “al limite”. Infatti una delle attribuzioni, sacrosanta, dei rappresentanti è il fatto di poter fare ricorso all’organo di vigilanza qualora ritenga che le misure di sicurezza necessarie non siano adottate da parte del datore di lavoro.
A volte però, a causa di queste acredini che tendono a logorare i rapporti lavorativi, ogni occasione è buona per fare ricorso a questo strumento. Questo rappresenta di certo un fenomeno che va oltre le intenzioni del normatore. D’altro canto, anche gli ispettori, dal momento che sono esseri umani come tutti noi.
Ricevendo un gran numero di segnalazioni in continuazione potranno rendersi conto che, probabilmente magari, il problema di fondo in azienda non è legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Bensì a rapporti lavorativi logorati per altri motivi che, gioco forza, si ripercuotono su questo aspetto.
Conclusioni
La situazione sopra descritta chiaramente rappresenta una anomalia negativa certamente non auspicabile. Se tutto quadra e le varie figure della sicurezza cooperano tra loro tutta l’azienda avrà dei grandi vantaggi sotto vari punti di vista.
Non ci dilunghiamo oltre tuttavia torneremo ad approfondire l’argomento rispondendo a tutte le varie domande e dubbi possibili. Dunque ti invitiamo a registrarti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato!