Agenti biologici e epidemie: come comportarsi in azienda
Come inquadrare l’emergenza legata al rischio Coronavirus con il rischio da agenti biologici? L’emergenza è ormai conclamata e sta cambiando tutte le nostre abitudini di vita. L’attenzione è focalizzata sulla gestione dell’emergenza, quando il danno ormai è stato fatto. Noi, come sapere, vogliamo anche spostare, per quanto possibile, il punto di vista sul tema.
Analizziamo infatti i risvolti legati alla prevenzione, che è necessaria e quotidiana. Questo ultimo articolo riguarda i più rilevanti aspetti legati alle modalità della gestione in azienda del rischio biologico.
La circolare del Ministero della salute e gli agenti biologici
Anche in considerazione del fatto che una recente circolare del Ministero della salute. Avente ad oggetto “indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.
Dopo aver sommariamente ripercorso le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. Nel rispondere alla richiesta di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che.
Per ragioni lavorative. Vengono a contatto con il pubblico. Si è limitato a dettare le seguenti “indicazioni operative”.
Con riguardo. Specificatamente. Agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008).
La responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro. Con la collaborazione del medico competente.
Le responsabilità nel TUSL e le attività a rischio di esposizione ad agenti biologici
Il titolo X del D.Lgs n. 81/2008. Citato nella circolare del Ministero della Salute. Stabilisce le norme che si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi é rischio di esposizione ad agenti biologici.
Agente biologico
Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Classificazione degli agenti biologici
L’allegato XLVI contiene l’elenco degli agenti biologici classificati. All’interno dei quali sono inclusi unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Inoltre non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata. Da altre cause quali malattia preesistente. Nonché uso di medicinali.
Ancora, immunità compromessa. Stato di gravidanza o allattamento. Tutti fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria.
Fra le molte disposizioni contenute nell’allegato. Vale la pena ricordare quella in base alla quale tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato. Devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due. A meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.
La classificazione degli agenti biologici nel D.Lgs 81/2008
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
- Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. E’ poco probabile che si propaga nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori. L’agente biologico può propagarsi nella comunità. Ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità. Non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
La comunicazione e l’autorizzazione
Anche le norme sulla comunicazione riguardano specificatamente il datore di lavoro che:
- Intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4. In funzione del gruppo nel quale ricadono gli agenti biologici “prescelti”. Nonché delle circostanze nelle quali si dovessero verificare mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro. Ovvero ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
- Intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4.
Gli obblighi del datore di lavoro
Come s’è fatto cenno. La circolare del Ministero fornisce “indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.
Allargando. Di fatto. Lo spettro dei soggetti sottoposti alle disposizioni – ivi richiamate – Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare recita espressamente: “Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.
Quali sono gli obblighi previsti nel TUSL a proposito di agenti biologici?
Innanzitutto la valutazione del rischio, nella quale tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
- Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana. In assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo specifici.
- Dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte.
- Dei potenziali effetti allergici e tossici.
- Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta.
- Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.
- Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
Quindi l’applicazione di principi di buona prassi microbiologica e l’adozione di misure protettive e preventive adeguate ai rischi accertati e adatte alle particolarità delle situazioni lavorative.
Il DVR deve essere integrato con i seguenti dati:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici.
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui al punto precedente.
- le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.
- il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
Segue l’adozione di tutte le misure tecniche. Nonché organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Nel caso in cui la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.
Quali misure adottare
Esempi di misure che il datore di lavoro deve adottare in questi casi
- Evitare l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente.
- Limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici.
- Progettare adeguatamente i processi lavorativi , anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
- Adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione.
- Usare il segnale di rischio biologico.
- Elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale.
- Definire procedure di emergenza per affrontare incidenti.
- Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile.
- Predisporre i mezzi necessari per la raccolta. L’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi.
- Concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
- Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro.
Le misure igieniche
- Servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.
- Indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili.
- I dispositivi di protezione individuale non mono uso devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
- Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro. Conservati separatamente dagli altri indumenti. Nonché disinfettati e puliti. Infine, se necessario, distrutti.
Il TUSL detta poi specifiche misure per:
- le strutture sanitarie e veterinarie;
- i laboratori e stabulari;
- i processi industriali.
Le misure di emergenza
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4:
- I lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
- Il datore di lavoro deve informare al più’ presto l’organo di vigilanza territorialmente competente. Nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza. Dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare. Ovvero che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
Informazioni e formazione
Nelle attività per le quali la valutazione del rischio ha evidenziato rischi per la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori.
Sulla base delle conoscenze disponibili. Informazioni ed istruzioni. In particolare per quanto riguarda:
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
La sorveglianza sanitaria
Infine, se l’esito della valutazione del rischio ne dovesse rilevare la necessità:
- I lavoratori esposti ad agenti biologici devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- Il datore di lavoro. Su conforme parere del medico competente. Adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali. Anche per motivi sanitari individuali. Si richiedono misure speciali di protezione. Ad esempio. Vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione. Da somministrare a cura del medico competente. Nonché allontanamento temporaneo del lavoratore.
- Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti. Nonché sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici.
Obbligo di aggiornamento del DVR per i rischi che non sono professionali?
In definitiva, le norme sopra citate riguardano tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. Cioè quelle attività, detto in altri termini, per le quali esiste un rischio professionale. L’epidemia di Coronavirus non rientra di certo fra i rischi professionali di tutti gli italiani.
Di conseguenza. Nonostante il testo nebuloso della circolare del Ministero della Salute. La normativa sopra sintetizzata si applica soltanto nei confronti dei rischi professionali.
Diversamente ragionando il datore di lavoro – qualsiasi datore di lavoro – dovrebbe valutare qualsiasi tipologia di rischio, anche la più improbabile. Pertanto si ritiene che non vi sia per il datore di lavoro. Nella maggioranza dei casi. Alcun obbligo specifico di aggiornamento della valutazione del rischio.
Ferma restando la necessità di garantire ai sensi dell’art. 2087 c.c. l’integrità psicofisica dei propri prestatori di lavoro. Per fare questo deve attenersi alle indicazioni che dovessero arrivare dagli enti pubblici preposti e informare i lavoratori delle disposizioni da prendere”.
Cosa fare, allora?
Mentre scriviamo i contatti a rischio sono finora “coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati”. Ad esclusione degli operatori sanitari. Si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.
La “normale prassi”: il buon senso
- Lavarsi frequentemente le mani.
- Porre attenzione all’igiene delle superfici.
- Evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli dell’influenza.
- Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
In caso di contatto con un soggetto sospetto
- Contattare i servizi sanitari, e segnalare che si tratta di un caso sospetto di Coronavirus.
- Evitare contatti ravvicinati con la persona malata.
- Se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico.
- Lavarsi accuratamente le mani.
- Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato.
- Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Le aziende italiane si sono subito adeguate a questi precetti di buon senso, così come le associazioni di categoria si sono prodigate nella tempestiva diffusione di tali prassi. Al momento le misure adottate più frequentemente riguardano:
- la limitazione dei viaggi di lavoro;
- il ricorso a forme di smart working, laddove possibile;
- la sospensione degli interventi tecnici non urgenti,
- fino ad arrivare a soluzione (che sembravano) avveniristiche di telemedicina ospedaliera e domiciliare.
Sullo sfondo, l’imprescindibile necessità di mantenere, comunque, la calma.