• Collegamento a X
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
Telefono: +39 0444.962016
Sicurya
  • Home
  • Chi siamo
    • Lo studio
    • La nostra squadra
    • Perché sceglierci
    • Certificazioni
    • Sponsorizzazioni
  • Servizi
    • Ingegneria della sicurezza
      • Tipologie di servizi
      • Sicurezza sul lavoro
      • Cantieri temporanei e mobili
      • Check-up sicurezza
    • Formazione
      • Prossimi eventi
      • Formazione finanziata
      • E-learning formazione a distanza
      • Formazione in videoconferenza
      • Formazione dei lavoratori
      • Formazione preposti
      • Formazione dirigenti
      • Squadre gestione emergenze
      • Attrezzature di lavoro
      • Spazi confinati
      • Lavori in quota
      • Sicurezza elettrica
      • RSPP/ASSP ed RLS
      • Formazione specializzata
    • Valutazione dei rischi
      • DVR – Rischi generali
      • Rischi specifici
        • Strumentali
        • Non strumentali
    • Ingegneria antincendio
      • Valutazione del rischio incendio
      • Piano di emergenza
      • Prove di evacuazione
    • Smart solutions
      • Sicurya Core
        • Caratteristiche
        • Servizi a corredo
        • Scopri i vantaggi
      • Sicurya Tech
        • Dispositivi di protezione
        • Sistemi di protezione
        • Verifiche periodiche
  • I nostri settori
    • Industria alimentare
    • Industria della plastica
    • Industria della ristorazione
    • Industria dell’ospitalità
    • Industria metallurgica
    • Industria metalmeccanica
    • Istituti di vigilanza privata
    • Trasporti su gomma
  • Blog
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
interpello

Interpello 1 del 2020: formazione attrezzature

Aprile 11, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

Un interpello posto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è stata l’occasione per fornire alcuni interessanti chiarimenti. In particolare si analizza la figura del datore di lavoro e la relativa abilitazione all’uso delle attrezzature. Condivisibili? Sul piano prettamente giuridico, sì, ma il vuoto normativo in materia è evidente e poco comprensibile

Gli studi compiuti sul fenomeno infortunistico hanno consentito di rilevare, a più riprese, che una delle cause più frequenti degli incidenti è l’assenza delle necessarie e sufficienti competenze nell’utilizzo di alcune attrezzature di lavoro di largo impiego come, ad esempio, i carrelli elevatori.

La formazione del datore di lavoro

Per questo motivo, quando nel 2008 fu varata la riforma con il cosiddetto testo unico della sicurezza, si pensò d’introdurre un nuovo regime più stringente per alcune attrezzature considerate a maggior rischio, con la previsione dell’obbligo dell’abilitazione da parte degli operatori.

Tuttavia, nel corso degli anni, sono nati dei dubbi sulla corretta applicazione della normativa e, quindi, si è arrivati a questo interpello.

In particolare, l’art. 73 ha previsto la cosiddetta “patente” sulla base di quanto stabilisce l’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, con il preciso obiettivo di garantire, non solo la tutela dei lavoratori, ma anche di quella dei terzi e, per questo motivo, il campo di applicazione soggettivo di questo regime è particolarmente ampio, in conseguenza anche della novella del D.Lgs. n. 151/2015, che lo ha esteso anche al datore di lavoro.

Proprio l’utilizzo di queste attrezzature da parte di quest’ultimo soggetto recentemente è finito sotto la lente d’ingrandimento del ministero del Lavoro con l’interpello 23 gennaio 2020, n. 1 (interpello 1 del 2020), in cui sono stati forniti alcuni interessanti chiarimenti in ordine alle sanzioni applicabili in caso della mancata abilitazione da parte del datore di lavoro che, come vedremo, se risultano condivisibili sul piano prettamente giuridico mettono in luce, però, anche l’esistenza di un vuoto normativo francamente poco comprensibile.

Interpello 1 del 2020: il tema

L’intervento ministeriale nasce da un’istanza presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, nella quale ha chiesto di sapere in virtù della «parificazione di fatto» del datore di lavoro al lavoratore un aspetto importante.

Cioè il quesito posto con interpello vuole conoscere se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/2008.

Questo in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.

Appare evidente che l’origine dell’ interpello deriva dalle difficoltà interpretative di queste disposizioni, emerse probabilmente in sede ispettiva.

Queste non sono di poco conto in quanto nella prassi professionale sono molte le imprese. Specie di micro e piccole dimensioni. Nelle quali è lo stesso datore di lavoro a utilizzare direttamente attrezzature di lavoro, ormai, d’impiego comune all’interno dei luoghi di lavoro come muletti, PLE, gru ecc.

Se è chiaro, quindi, che anche il datore di lavoro rientra a pieno titolo nella definizione di “operatore” contenuta nell’art. 69, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, per l’istante non lo è altrettanto il regime sanzionatorio nel caso in cui lo stesso datore di lavoro utilizza queste attrezzature, senza avere regolarmente frequentato i corsi previsti dal già citato accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e conseguito, quindi, la prescritta abilitazione.

Conclusione

Per oggi ci fermiamo qui. Clicca sul pulsante di seguito per scaricare l’interpello.

Interpello nr. 1 del 2020
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi su Tumblr
  • Condividi su Vk
  • Condividi su Reddit
  • Condividi attraverso Mail
https://www.sicurya.net/wp-content/uploads/2020/04/AdobeStock_73347574-scaled.jpeg 1709 2560 Sicurya https://www.sicurya.net/wp-content/uploads/2019/04/Sicurya_logo_2.jpg Sicurya2020-04-11 08:50:002022-09-03 14:14:03Interpello 1 del 2020: formazione attrezzature

Cerca nel blog

Search Search

Seguici su Facebook

Categorie

  • Antincendio
  • DPI e DPC
  • Formazione
  • Sentenze
  • Sicurezza
  • Strumenti&Misure

Articoli recenti

  • Infortunio sul lavoro, quali conseguenze?
  • OT23, pubblicato il nuovo modulo per ridurre il tasso Inail
  • Near Miss, l’importanza della loro valutazione
  • ASPP il ruolo e le mansioni nella squadra della sicurezza
  • Pacchetto di medicazione e cassetta di primo soccorso

Sicurya s.r.l.

Via Piazzon, 82

Creazzo – 36051 VI

c/o Centro Direzionale “Il Quadro”

P.IVA e C.F. 03544450244

Contatti

Email: info@sicurya.it

Telefono: +39 0444.962016

Fax: +39 0444.1343214

PEC: info@pec.sicurya.it

Link

  • Contattaci
  • Newsletter
  • Termini e condizioni
  • Centro privacy

Certificazioni

© Copyright Sicurya Srl
  • Collegamento a X
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto