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Attrezzature e datore di lavoro, come orientasi?

Continuiamo ad analizzare l’ambito delle attrezzature di lavoro e degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede affinché. Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza.

Sono tanti i dubbi interpretativi che hanno riguardato in questi anni il tema dell’uso delle attrezzature di lavoro. Specialmente con riferimento agli obblighi dei datori di lavoro e al tema dei controlli e delle verifiche periodiche. Non parliamo di attrezzature “standard” quali un transpallet manuale. Ma di quelle previste dall’Accordo dello scorso 22 febbraio 2012.

Dubbi che spesso sono stati affrontati e risolti attraverso la pubblicazione di numerose circolari del Ministero del Lavoro.

Oggi continuiamo ad affrontare il dubbio interpretativo che riguarda l’uso delle attrezzature. In particolare non ci si sofferma sul tema delle sanzioni per il datore di lavoro nel caso non formi adeguatamente un lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

Bensì vediamo cosa succede quando questo lavoratore non formato è il datore di lavoro stesso? Si applicano in questo caso le sanzioni previste dall’articolo 87 del Testo Unico?

A questo quesito risponde il primo interpello del 2020, l’Interpello n. 1/2020 avente per oggetto “l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”.

Come vedremo. Con riferimento al cosiddetto “principio di tipicità” del sistema penale. Cioè, semplificando il più possibile, il principio per cui il giudice sanziona un fatto che è correlato strettamente alla previsione. Nonché alla fattispecie indicata dalla norma. La Commissione esclude in questo caso l’applicazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo formativo di cui all’articolo 71.

L’interpello 1 del 2020 sulle attrezzature di lavoro

Il ministero del Lavoro, pertanto, attraverso l’apposita commissione ha cercato di fornire una risposta partendo dalla ricostruzione dell’intero quadro normativo.

In particolare, ha tenuto a sottolineare in primo luogo che l’art. 73, comma 4, dlgs 81 del 2008, impone al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici.

Tali attività devono consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Mentre il comma 5 dello stesso articolo attribuisce proprio al citato accordo del 22 febbraio 2012 la delicata funzione di regolamentare il processo abilitativo e di aggiornamento.

Ora, osserva ancora la commissione, con la riforma del cosiddetto “jobs act” (D.Lgs. n.151/2015), si è modificato il già richiamato art. 69, comma 1, lett. e), inserendo «nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto».

Va precisato che l’art. 71, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Come, appunto, il caso delle attrezzature elencate nell’accordo del 22 febbraio 2012. Stabilisce che “l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

Interpello 1 del 2020: che cosa di rischia…

In ordine all’applicazione di questo regime, la commissione ha fatto presente che l’art. 87, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 sanziona il datore di lavoro e il dirigente per la violazione di questo specifico obbligo, e dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature (che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari) “lavoratori” che non abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Di conseguenza, sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale la commissione ritiene che «(…) l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro».

In altri termini, pertanto, secondo questo indirizzo interpretativo – molto rilevante secondo quanto prevede l’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 – il datore di lavoro è passibile di queste sanzioni per aver adibito alle citate attrezzature di lavoro lavoratori privi del corso abilitante ma non se stesso.

… ma attenzione agli ultimi aumenti

Da osservare, inoltre, che nell’interpello n. 1/2020 viene precisato che l’art. 87, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che «il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8».

A ben vedere si tratta, tuttavia, di una imprecisione in quanto sono riportati gli importi dell’ammenda vigenti prima del 1° luglio 2018, ossia prima che il decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12 incrementasse questi importi nella misura dell’1,9% a titolo di rivalutazione delle sanzioni pecuniarie.

Inoltre, va anche tenuto presente che a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi delle sanzioni pecuniarie in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sono stati ulteriormente aumentati del 10% dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Il risultato, quindi, è che per effetto di questi aumenti l’ammenda per il datore di lavoro (e il dirigente) conseguente alla violazione dell’art. 71, comma 1, 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008, ora è da 3.071,27 a 7.862,44 euro, fermo restando che in ricorrenza dei presupposti l’autore dell’illecito penale potrà beneficiare della sanatoria attraverso l’istituto della prescrizione regolato dal D.Lgs. n.758/1994.

La responsabilità in caso d’incidente con attrezzature di lavoro

La limitazione della responsabilità del datore di lavoro-operatore evidenzia, pertanto, l’esistenza di una norma imperfetta che, tuttavia, deve avere una chiave di lettura più ampia.

La commissione, infatti, ha escluso l’applicabilità nella fattispecie esaminata delle citate sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 87, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.81/2008, ma ha anche precisato, però, che è «fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

Ciò significa, ad esempio, che in caso di un malaugurato incidente causato dal datore di lavoro durante l’uso delle predette attrezzature di lavoro e privo della prescritta abilitazione ciò non possa integrare gli estremi della responsabilità penale – e civile – di cui agli artt. 589-590 del codice penale, relativi ai casi di omicidio colposo e di lesioni colpose.

Conclusioni

Dunque dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro. Nonché del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

In definitiva:

  • dall’entrata in vigore del d.lgs. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo;
  • sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale, l’ambito di operatività dell’art.87, comma 2, lettera c), del TU Sicurezza deve essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

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