nomina medico competente

Nomina medico competente ed incarico di RSPP

Pensando alla nomina del medico competente da parte del datore di lavoro. Questo può assumere anche l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso l’azienda stessa?

Cioè ci chiediamo se c’è compatibilità nello svolgimento di alcune funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare se il medico competente di un’azienda può assumere anche l’incarico di svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la stessa azienda.

Si richiamano in premessa le disposizioni fissate in merito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare le disposizioni riguardanti i titoli, i requisiti e la formazione necessaria per potere svolgere le due attività professionali di cui al quesito.

La nomina del medico competente ed i requisiti

Il medico medico competente deve essere in possesso dei titoli previsti dal presente decreto legislativo. Secondo il comma 1 lettera a) fino a d-bis) dell’art. 38 D.Lgs 81/08, infatti, per potere svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro (quindi un medico del lavoro) o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Dunque il datore di lavoro nominerà un medico competente nei casi in cui le attività lavorative svolte prevedano un qualche rischio rilevante. Nello specifico l’ obbligo di nomina scatta in tutti quei casi in cui vi è un rischio suscettibile di minare le condizioni di salute di un lavoratore.

I requisiti necessari per l’incarico di RSPP

Per quanto riguarda invece l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l’art. 32 ha fissato le capacità e i requisiti professionali che gli stessi devono possedere consistenti, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, in un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, corsi previsti già dall’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 ed ora dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 entrato in vigore il 3/9/2016. Con l’articolo 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inoltre sono stati indicati dettagliatamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e quindi sostanzialmente quelli del RSPP esterno o interno che lo coordina.

I compiti di queste due figure

Le due figure professionali citate sono funzionalmente autonome e con attribuzione di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro. È una considerazione questa che è stata anche espressa dalla Commissione per gli Interpelli in risposta all’interpello n. 28/2014 che aveva chiesto se fosse consentito o meno che in una Unità Operativa sanitaria che il medico competente fosse subordinato gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente al RSPP la cui funzione nel caso segnalato era svolta dal Direttore dell’Unità.

I ruoli e la nomina del medico competente e quella del RSPP, si fa notare, sono due figure scelte dal datore di lavoro, il RSPP in particolare anche indelegabilmente secondo quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 17, e quindi di sua fiducia. Entrambi, secondo quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a collaborare con il datore di lavoro nell’effettuare la valutazione dei rischi e nell’elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Le stesse devono inoltre partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35 da svolgere almeno una volta all’anno e nella quale discutere delle problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nell’azienda nonché dell’idoneità del documento di valutazione dei rischi, dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta, delle caratteristiche tecniche e dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale e dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La nomina del medico competente può coincidere con quella del RSPP?

Dalla lettura del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non emerge nessuna incompatibilità fra lo svolgimento della funzione del medico competente e quella del RSPP per cui il datore di lavoro di un’azienda può benissimo designare come RSPP il medico competente che ha già nominato perché svolgesse la sorveglianza sanitaria e per ottemperare a tutti gli obblighi di cui all’articolo 25 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. E’ sufficiente in sostanza che il soggetto che assume entrambi gli incarichi sia in possesso dei requisiti richiesti per le due figure dallo stesso decreto legislativo.

È comunque nostro parere, in conclusione, non ritenere opportuno concentrare in un unico soggetto le due funzioni sopraindicate sia per la diversità delle competenze tecniche e professionali richieste sia per i molteplici e gravosi compiti in materia di salute e di sicurezza che gli stessi sono chiamati a svolgere in azienda, compiti e obblighi tutti che sconsigliano una sovrapposizione delle due attività la quale può inoltre portare a distogliere l’uno dallo svolgimento delle funzioni dell’altro. Concentrando le due funzioni in un unico soggetto verrebbe inoltre a mancare l’elemento del confronto che è certamente essenziale per una corretta individuazione e scelta delle azioni di prevenzione.

Un ultimo dubbio

E se fosse il datore di lavoro ad avere i requisiti per svolgere sia il ruolo di medico competente che di RSPP potrebbe accorpare entrambi i ruoli su di sè? In tal caso la risposta è abbastanza facile.

Si è infatti del parere che sicuramente possa ricoprire il ruolo di RSPP a patto di avere i requisiti e ricadere nei casi previsti dal D.Lgs 81/08. Ciò in quanto questa ipotesi è esplicitamente prevista dalla norma. L’art. 34 e l’Allegato II del D.Lgs 81/08 trattano infatti proprio questo caso. Non potrà invece ricoprire il ruolo di medico competente in quanto verrebbe meno il requisito di cui all’art. 39 comma 4 e cioè l’autonomia che viene richiesta tra il medico competente ed il datore di lavoro.