rischio incendio

Valutazione rischio incendio: come procedere

Uno dei compiti importanti del Datore di Lavoro è quello di valutare il rischio incendio ed i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Effettuata tale valutazione elabora un documento sulla valutazione dei rischi stessi. Sulla scelta delle misure di prevenzione e protezione e sul programma di attuazione di tali misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L’importanza di valutare il rischio d’ incendio

Continuiamo a parlare di antincendio. Questa volta ci soffermiamo su un punto molto importante. La valutazione del rischio incendio. Si tratta di un rischio specifico che è necessario valutare in ogni ambiente di lavoro.

E’ dunque un lavoro finalizzato ad evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di incendi. Si dovranno valutare molti aspetti e bisognerà essere in possesso di competenze specifiche. Ad esempio saranno da prendere in esame condizioni locali di esercizio per garantire che, a valle dell’adozione di tutte le misure necessarie, in caso di incendio la probabilità di un suo sviluppo possa ritenersi limitata.

Così da dare il tempo e la possibilità per tutti i presenti di evacuare in sicurezza senza restare coinvolti nell’incendio. Nel documento devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze. Il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro viene classificato in una delle seguenti categorie: rischio elevato, medio o basso.

Il Datore di lavoro, nel portare avanti i suddetti compiti, è coadiuvato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Con detto Responsabile organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio. Gestione dell’emergenza. Designa inoltre i lavoratori incaricati di attuare le misure antincendio.

Prima di procedere alla valutazione del rischio incendio si devono stabilire i criteri di valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Detti criteri però non devono precludere l’utilizzo anche di altre metodologie di consolidata validità.

I punti di partenza

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. Stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. In particolare. I criteri per effettuare la valutazione del rischio incendio.

La valutazione del rischio incendio ha uno scopo ben preciso. Poter adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

L’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti. La formazione dei lavoratori. Trovare le misure volte a mettere in atto i provvedimenti necessari.

Nei casi in cui non è possibile eliminare tutti i rischi, quelli residui devono essere diminuiti nella misura del possibile ed essere tenuti sotto controllo. La valutazione del rischio di incendio dovrà considerare diversi aspetti.

Il tipo di attività. I materiali stoccati e manipolati. Le attrezzature presenti nel luogo di lavoro, arredi compresi.

Ancora, le particolarità costruttive, delle dimensioni e della suddivisione del luogo di lavoro. Il numero di persone presenti, sia lavoratori che altre persone.

Le fasi di valutazione del rischio incendio

Tipicamente le fasi di valutazione del rischio incendio sono:

  • Ricerca di ogni pericolo di incendio (sostanze combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, facilità di propagazione dell’incendio).
  • Valutazione delle persone esposte a rischio incendio.
  • Eliminare o, se non è possibile, ridurre i pericoli di incendio.
  • Valutazione del rischio residuo di incendio.
  • Verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero scelta di eventuali ulteriori provvedimenti o misure necessarie.

La analisi dei pericoli di incendio passa attraverso la conoscenza dei materiali combustibili o infiammabili presenti. Oltre che, naturalmente, dei processi lavorativi.

Se i materiali combustibili sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

L’accettabilità nella valutazione del rischio incendio

Misurare il livello di rischio incendio non è di per sé una attività facile. Non è nemmeno sufficiente ad attuare una gestione del rischio e dei pericoli di incendio che lo hanno determinato. Questi infatti possono essere in taluni casi fortemente mutevoli nel tempo in funzione della attività svolta.

E’ difatti necessario stabilire un criterio di accettabilità rispetto al quale valutare se il rischio di incendio valutato può essere ritenuto ammissibile oppure no. Sia in funzione dei requisiti di legge, sia in virtù di quelli derivanti dalla volontà di ottemperare alla politica di sicurezza aziendale.

E’ necessario che sia infatti stabilito un criterio di accettabilità rispetto al quale valutare se il rischio di incendio valutato possa essere ritenuto ammissibile. Oppure debba essere condotta una valutazione ulteriore.

Piuttosto che debbano essere poste in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione. Tecniche o gestionali. Questo per ricondurre il rischio di incendio a valori compatibili con il traguardo definito.

La conformità ad una norma. Quale ad esempio una regola tecnica. Sancirebbe di fatto la accettabilità di una determinata strategia rispetto alla attività per la quale essa è stata predisposta.

In tutti gli altri casi in cui non vi fosse tale conformità. Risulterebbe necessario definire un criterio di accettabilità. Questo solitamente viene definito a partire da un approccio conosciuto con il termine di ALARP. Ovvero “as low as reasonable practicable”.

Il criterio ALARP

Il criterio “ALARP” si fonda su una necessità. Cioè che il rischio residuo sia quanto più basso possibile. In funzione con la riduzione che è realmente praticabile al livello di rischio iniziale.

Questo approccio è applicabile anche alla valutazione del rischio incendio. E’ direttamente connesso con il concetto espresso dalla “Health and Safety Law”.

Il cui primo atto è riscontrabile nella “Health and Safety at Work Act del 1974”. Questa legge britannica in materia di salute e sicurezza diede il via alla riduzione dei rischi. Nota con l’espressione “so far as is easonably practicable” (SFAIRP), in seguito migliorata e divenuta “ALARP”.

In realtà. E’ possible far risalire il principio ALARP alla valutazione ed allo sviluppo di una sentenza. Quella di Lord Justice Asquith di giurisprudenza inglese del 1949. Essa affermò quanto segue.

A computation must be made in wich the quantum of risk is placed. In one scale and the sacrifice involved in the measures necessary for averting the risk.

Whether in money, time or trouble. Is placed in the other, and that, if it be shown that there is a gross disproportion between them. The risk being insignificant in relation to the sacrifice. The defendents discharge the onus upon them.

Per considerare un rischio. Classificato attraverso una valutazione. Conforme ad un approccio ALARP è necessario dimostrare che il costo. Da leggersi come impegno tecnico e di gestione, non solo monetario.

Associato ad una ulteriore riduzione. Sia sproporzionato rispetto ai benefici attesi a seguito della riduzione. Il principio anglosassone nasce dal un concetto semplice. Cioè che tempo, impegno e risorse infinite potrebbero essere impiegati nel tentativo di riduzione a zero di un rischio.

La valutazione del rischio incendio

Il principio tuttavia non deve essere unicamente inteso quale misura quantitativa del beneficio atteso rispetto al danno conseguente. In senso del tutto generale, invece, quale una pratica comune e condivisa di giudizio del bilanciamento esistente tra rischio incendio e benefici attesi.

Con specifico riferimento al fattore di tipo economico. E’ possibile affermare che in sistemi estesi e/o estremamente complessi il costo associato alla riduzione del rischio può essere estremamente alto. Divenendo di fatto un fattore limitante nella probabilità della riduzione del rischio stesso.

Affermare che un rischio viene ridotto secondo il principio ALARP. Comporta che venga condotta una analisi di rischio. Che l’azienda si impegni ad attuare le misure di riduzione necessarie. Infine, che si conduca una analisi costi – benefici delle alternative di riduzione scelte.

Ulteriori valutazioni

Il principio ALARP è molto conosciuto anche in virtù dei “Diagrammi a carota” (chiamati così a causa della loro particolare forma) frequentemente impiegati per la descrizione del principio.

Tali diagrammi riportano nella parte superiore della “carota” i rischi di tipo elevato. Normalmente non accettabili. Mentre nella parte inferiore, in una regione di ampia accettabilità. I rischi di tipo minore.

La regione centrale individua i rischi ammissibili rispetto al criterio di accettabilità predefinito. La eventuale riduzione potrebbe non essere vantaggiosa rispetto ai benefici attesi. Essa è spesso indicata come “regione ALARP”. Più precisamente come “area di rischio tollerabile”.

Lo stesso Health and Safety Executive britannico. Utilizza tale notazione grafica in tutte le pubblicazioni ufficiali. E’ importante evidenziare che il criterio di accettabilità fissato, deve essere robusto.

Ovvero valutazioni congruenti devono essere effettuate in situazioni tra loro similari. In una famosa pubblicazione del 1955 si sottolinea come il principale aspetto associato ad un criterio di accettabilità del rischio debba essere la “credibilità”.

La robustezza dei criteri di accettabilità nella valutazione del rischio incendio

I criteri di accettabilità del rischio che determinano situazioni con problematiche di rischio evidenti non possono essere considerati credibili. Per contro i criteri di accettabilità del rischio.

In particolare quelli che con consistenza evidenziano problematiche nelle situazioni che riflettono lo stato dell’arte. Oppure la presenza di sistemi in linea con gli standard di riferimento. O ancora con qualità superiore ai requisiti di questi. Non possono essere giudicati attendibili e devono per forza essere oggetto di nuova taratura.

A fronte di quanto detto. Nell’ambito delle attività di gestione del rischio incendio (e in generale) nel tempo. Risulta essere fondamentale una continua attività di monitoraggio.

Procedendo quindi ciclicamente. Non tanto ad una modifica fine a se stessa del criterio di accettabilità. Ma ad una validazione di questo. Esso, al di là dei pochi casi in cui la soglia di accettabilità è definita mediante un atto normativo.

Deve essere considerato dinamico. Da adeguarsi con riferimento al progresso delle conoscenze. Delle soluzioni tecniche e della percezione degli utenti.

Inoltre, nell’ambito del miglioramento continuo. L’azienda stessa potrebbe definire nel tempo di rendere maggiormente conservativo il proprio criterio di accettabilità.

Questo al fine di elevare lo standard aziendale di riferimento. Procederà così ad una nuova valutazione delle situazioni aziendali. Di conseguenza effettuerà una nuova definizione delle priorità di intervento.