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Violazione del piano di sicurezza, paga il datore!

Il datore di lavoro che agisce in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere risponde in caso di infortunio.

Se nessuno avvisa prontamente il coordinatore questo non è responsabile per eventuali nuove operazioni di cantiere. In questo caso avrebbe infatti potuto imporre il rispetto delle condizioni necessarie per assicurare la messa in sicurezza della nuova attività.

Il fatto e la violazione delle norme di sicurezza

La IV Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 34398/19 depositata il 29 luglio ha chiarito il principio. La Corte di cassazione ha sostanzialmente modificato le sentenze dei giudici di merito di primo e secondo grado.

Inizialmente i primi due gradi di giudizio avevano ritenuto responsabile del grave infortunio occorso ad un operaio in violazione di alcune norme di sicurezza, non soltanto il titolare dell’impresa edile. La sentenza aveva coinvolto infatti anche il coordinatore per l’esecuzione ed il titolare di una impresa in subappalto incaricata dello smontaggio e del trasporto di una gru. Proprio in tale fase di lavoro l’operaio aveva subito, infatti, un grave infortunio ad un piede.

Nei fatti era avvenuto che il datore di lavoro aveva conferito al proprio dipendente un incarico generico. Non aveva provveduto, infatti, a spiegare i rischi connessi alla fase di trasporto della gru su carrello. A causa di questa violazione il lavoratore non si posizionava a una certa distanza di sicurezza dal convoglio in movimento e rimaneva infortunato.

La posizione del coordinatore

In merito alla posizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Durante il ricorso è emerso che l’impresa aveva predisposto il piano operativo di sicurezza. In questo documento l’impresa dichiarava di essere l’unica azienda a occuparsi del trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere.

A fronte di ciò, il coordinatore si era premurato di redigere un documento che obbligava l’impresa ad informarlo della eventuale presenza in cantiere di altre aziende. Tutto ciò non è avvenuto in quanto il titolare dell’impresa ha tenuto una condotta in violazione rispetto a quanto previsto. Infatti, pur avendo conferito all’impresa in subappalto l’incarico di smontare le gru e di procedere al relativo trasporto, non ha comunicato nulla al coordinatore.

Le conclusioni della Cassazione

A questo punto la Corte di legittimità ha ravvisato la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nei confronti dell’operaio infortunato. Questo infatti non aveva provveduto a spiegare al proprio dipendente i rischi connessi alla fase di trasporto della gru su carrello. Infatti proprio a fronte di tali rischi si doveva realizzare la cautela di posizionarsi a una certa distanza di sicurezza dal convoglio in movimento.

Ha quindi associato a tale responsabilità quella del titolare dell’impresa in subappalto per avere operato in violazione delle norme di sicurezza. Egli infatti aveva omesso di verificare le condizioni di sicurezza, prima di dare disposizioni all’operatore di mettere in movimento il convoglio. Nonostante la presenza di persone nella zona pericolosa.

Come anticipato, non veniva invece ravvisata alcuna responsabilità a carico del coordinatore in fase di esecuzione. Egli infatti non era stato messo in condizioni, dal titolare dell’impresa, di disporre le condizioni di sicurezza relative allo smontaggio e al trasporto della gru.

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