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Cantieri edili: un protocollo e linee guida per la fase 2

E’ arrivato anche per i cantieri e per tutto il settore edile lo scorso 24 aprile il protocollo contenente le indicazioni di sicurezza da rispettare. Vediamo di cosa si tratta.

Nuovo protocollo sicurezza

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti delle varie sigle sindacali il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri edili.

Questo si affianca al Protocollo di intesa condiviso negli ambienti di lavoro. Definisce misure ancora più specifiche in vista della progressiva riapertura nei cantieri. E’ aggiornato sulla base del Protocollo anticontagio siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.

Si tratta di un vademecum specifico. Nel Protocollo vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia. Seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti gli appaltatori e subfornitori.

Sono inoltre previste verifiche dell’adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l’Ispettorato del Lavoro e l’Inail.

DURC e altre incombenze

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La Ministra De Micheli sottolinea l’impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ciò attraverso un’apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo Decreto Legge di fine aprile. Vediamo gli aspetti principali.

Ricordiamo anche che a partire dal 27 aprile 2020 possono riaprire, se in grado di rispettare i protocolli di sicurezza, i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari e case popolari. A far data da oggi invece sarà la volta di tutti i cantieri privati, come specificato dal DPCM 26 aprile 2020 relativo alla prime due settimane di “Fase 2 Covid-19”.

Nel documento non tutti i passaggi sono chiari. Di seguito cercheremo di richiamare i principali provvedimenti e alcune criticità.

Gli obblighi nei cantieri

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • Controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere.
  • Rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere. In particolare. Mantenere la distanza di sicurezza.
    Utilizzare gli strumenti di protezione messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza di un metro. Nonché tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
  • Informare subito il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.
  • Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Dispositivi di protezione – DPI

Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione. Ad esempio guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc… Conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il CSE ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. Il CSP, con il supporto del RLS o, ove non presente, del RLST. Adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, garantendone la concreta attuazione.

Il documento prevede per le mascherine una possibilità importante. Data la situazione di emergenza. In caso di difficoltà di fornitura. Con la sola finalità di evitare la diffusione del virus.

Potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del CSE ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Altre indicazioni

Ma in mancanza di idonei D.P.I. Le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Ciò per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Nel documento viene anche riportato che: il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione anche con tute usa e getta.

La conclusione sulle tute usa e getta sta creando non poca confusione in molti cantieri. Infatti da alcuni committenti viene interpretata come un obbligo, in altri invece non viene richiesta. Si tratta ovviamente di un onere in più che, come gli altri, dovrebbe essere aggiunto tra i costi a carico del committente, e il cui eventuale rispetto dovrebbe essere comunque essere chiarito meglio, al fine di evitare valutazioni.

Accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Devono essere indicate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzinon è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Se si da la possibilità ai trasportatori di utilizzare un servizio igienico, questo deve essere dedicato e pulito giornalmente.

All’interno di questo capitolo vi è un punto che forse vi è stato inserito impropriamente, e che non è del tutto chiaro: quello dell’accesso ai cantieri.

In tema di vigilanza cantieri, ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere. Va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. Se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità?

Specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini. Nonché volante, cambio, etc. Il tutto mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

E’ l’indicazione “in ogni caso …” che non non è del tutto chiara. Deve essere considerata con attenzione. Ciò perché così come è scritta porta il datore di lavoro ad “assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.” anche nel caso di uso di auto proprie.

Pulizia e igiene nei cantieri

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera. Nonché la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Notare che è la pulizia ad essere giornaliera, mentre la frequenza della sanificazione dipende dal piano della sicurezza.

Vi è un punto però non molto chiaro:

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo. Fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Detto che nelle norme sulla sicurezza non si parla mai di strumenti individuali di lavoro e visto che il documento ne vieta l’uso promiscuo occorrerà comprendere quali questi siano.

Per esempio una staggia per la posa del calcestruzzo? un avvitatore ? un martello ? un trapano ? Probabilmente è il Piano della Sicurezza a doverli definire.

Inoltre va presa in dovuta considerazione la richiesta “Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia”.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi.

Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche. In particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani. Quindi dovranno essere disponibili i presidi sanitari per poter procedere a questa operazione frequente.

Gestione spazi comuni nei cantieri (spogliatoi e mensa)

L’accesso agli spazi comuni. Comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato. Con la previsione di una ventilazione continua dei locali. Nonché di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione lavorazioni)

Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti. Potranno creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Nonché consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

Eventuale persona sintomatica

In caso di febbre sopra ai 37.5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. Il malato lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro. Ovvero al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per trovare gli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Esclusione penali per ritardi nei lavori

Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali.

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